1. Allo scopo di razionalizzare le attività degli enti pubblici nazionali di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) verificare le sovrapposizioni programmatiche tra gli enti pubblici nazionali di ricerca;
b) favorire la cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali.
2. La predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 è preceduta dalla redazione di un programma di riordino predisposto dal Ministro dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'apporto delle altre amministrazioni interessate, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il supporto della commissione per la ricerca del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo