Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino degli enti di ricerca).

      1. Allo scopo di razionalizzare le attività degli enti pubblici nazionali di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) verificare le sovrapposizioni programmatiche tra gli enti pubblici nazionali di ricerca;

          b) favorire la cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali.

      2. La predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 è preceduta dalla redazione di un programma di riordino predisposto dal Ministro dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'apporto delle altre amministrazioni interessate, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il supporto della commissione per la ricerca del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo

 

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5 giugno 1998, n. 204. Il programma deve rilevare le esigenze, individuare gli obiettivi e indicare l'impatto economico e finanziario atteso, assicurando in ogni caso la necessità e la proporzionalità dell'intervento proposto rispetto ai fini che si intendono perseguire nonché la coerenza con il PNR di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.
      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono comunque essere emanati.